DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE, VIA LIBERA DALLA GIUNTA REGIONALE ALLE LINEE DI ATTUAZIONE DELLA NORMA

Approvate le disposizioni per creare alloggi destinati ai lavoratori stagionali

Data pubblicazione 13 Maggio 2026
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AOSTA (fci) Sono arrivate le disposizioni attuative sul riuso di edifici esistenti per creare alloggi destinati ai lavoratori stagionali e dipendenti delle imprese alberghiere, commerciali, della ristorazione e di altre attività legate al turismo.

Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale ed ora è previsto il passaggio alle competenti commissioni consiliari.

Gli immobili che verranno ristrutturati per essere riutilizzati, non diventeranno abitazioni ordinarie, ma strutture complementari di aziende alberghiere attive, destinate esclusivamente all’alloggio del personale fuori dall’orario di lavoro. Oltre ai dipendenti di alberghi, commercio, pubblici esercizi, potranno beneficiare di queste strutture anche altri settori collegati al turismo, come impianti a fune, scuole di sci, guide alpine, complessi termali, noleggio attrezzature sportive e trasporto pubblico locale. Il lavoratore dovrà risiedere in un Comune diverso sia da quello della sede di lavoro sia da quello in cui si trova l’alloggio.

Si possono riutilizzare ex strutture alberghiere cessate da almeno 3 anni ma che mantengono la destinazione turistico-ricettiva; è possibile usare anche edifici con altra destinazione d’uso, pubblici o privati, purché il piano regolatore comunale consenta il cambio a destinazione turistico-ricettiva alberghiera. La gestione è riservata solo a imprese alberghiere in attività, anche in forma associata.

Gli immobili devono avere agibilità, rispettare le norme su sicurezza, antincendio, aerazione e accessibilità, essere dotati di wi-fi, presa tv, riscaldamento regolabile autonomamente nelle stanze, videosorveglianza degli accessi e degli spazi comuni e, in alcuni casi, di sale soggiorno, lavanderia, armadi individuali, cucina comune, refettorio e portineria.

Per gli immobili con più di 30 posti letto è obbligatoria una portineria; sopra i 10 posti letto sono previsti anche altri spazi comuni minimi.

Le camere possono avere al massimo 2 posti letto e devono avere bagno privato se non inserite in un’unità abitativa. Le unità abitative possono ospitare al massimo 4 posti letto e devono avere bagno, cucina o angolo cottura e superfici minime definite. Sono vietate soluzioni precarie come brandine, materassi gonfiabili o arredi per pernottamenti occasionali.

Il gestore deve garantire manutenzione, pulizia settimanale, fornitura e cambio della biancheria, reperibilità continua o portineria, e deve adottare un regolamento interno con le modalità di accesso, uso degli spazi comuni, norme di comportamento, ospiti, animali domestici e controlli periodici. Deve inoltre tenere un registro degli alloggiati, sempre accessibile ai controlli. Il servizio di alloggio deve essere legato al rapporto di lavoro e non può durare più di 10 mesi né oltre la durata del contratto di lavoro.

Norme più ferree per le camere e le unità abitative collocate dentro gli alberghi, nelle loro dipendenze o in fabbricati autonomi collegati all'azienda alberghiera, di nuova costruzione o oggetto di interventi di recupero.

Per le camere si prevede un massimo di 2 posti letto, superfici minime uguali a quelle già fissate dalla legge regionale per le camere alberghiere e una dotazione minima di letto, comodino, tavolo, sedia e armadio. Se la camera non è inserita dentro un’unità abitativa, deve avere anche un bagno privato con caratteristiche minime precise.

Per le unità abitative il limite è di 4 posti letto. Devono avere almeno un bagno privato, una cucina o un angolo cottura privato e superfici minime che coincidono con quelle già richieste per le residenze turistico-alberghiere.

Prescrizioni specifiche per i fabbricati autonomi: devono essere dotati di videosorveglianza degli accessi.