Agricoltura

Via libera alle modalità di monticazione in alpeggio nel corso dell’estate

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AOSTA (qdn) La Giunta regionale ha approvato le modalità di utilizzo degli alpeggi nel corso dell’estate 2025. «La tracciabilità degli spostamenti è fondamentale per mantenere il territorio regionale indenne dalle principali malattie infettive, quali tubercolosi, brucellosi e leucosi e rinotracheite infettiva. – riferisce l’assessore Carlo Marzi – Abbiamo perciò definito i termini e le modalità per la movimentazione degli animali da e verso l’alpeggio, per gli animali provenienti sia dal territorio regionale che da fuori regione. Si regolamentano inoltre le numerose movimentazioni che partecipano alle manifestazioni zootecniche durante la stagione estiva».

La deliberazione approvata consente ai bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e indenni dal virus della rinotracheite infettiva, nonché agli ovini e caprini provenienti da aziende indenni da brucellosi la movimentazione verso gli stessi codici pascolo e alpeggi. Definisce, inoltre, i termini e le modalità per la movimentazione degli animali da e verso codici di pascolo e alpeggi.

Con la deliberazione si autorizza, limitatamente al periodo dell’alpeggio e in particolare dal 15 giugno al 15 ottobre, la movimentazione degli animali da e verso manifestazioni zootecniche che non prevedono compravendita oltre che con il DDA elettronico anche con la scheda animale stampata dalla BDN (o scheda stalla con evidenziati i capi movimentati in caso di ovi-caprini).

La delibera elenca inoltre le condizioni sanitarie da rispettare per la movimentazione e la permanenza degli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della regione, comprese le greggi provenienti dalle zone soggette a restrizione II, III e area infetta per Peste suina africana.

Infine, per ridurre le interferenze sul territorio lungo i comuni del fondovalle, le monticazioni e le demonticazioni di greggi con pascolamento vagante vengono limitate solo per brevi tratti lungo le vallate laterali, mentre non sono ammesse lungo il fondovalle principale.