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Interventi di recupero del patrimonio edilizio, quale IVA?

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Sono numerosi gli interventi edilizi che possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata. Per ottenerne la riduzione, il proprietario dell’immobile deve rilasciare all’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione che, pur non essendo contemplata da responsabilità colui che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi, è comunque indispensabile per dimostrare a posteriori la buona fede dell’impresa che ha ritenuto di poter applicare l’IVA ridotta.

IVA con aliquota al 10%
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota IVA pari al 10%. L’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi sia dell’impresa e, in alcuni casi, anche sulla cessione dei beni. Rientrano nell’aliquota ridotta gli interventi riconducibili alle categorie di:

  • manutenzione ordinaria e straordinaria
    Si applica solo sulle prestazioni di servizi. Le cessioni dei beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se il relativo corrispettivo è posto a restare nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’IVA ridotta si applica ai predetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In fattura deve essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche la voce “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

  • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica
    L’IVA ridotta si applica sia per i servizi sia per i beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nell’immobile, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.), con l’esclusione di materie prime, semilavorati e beni strumentali. Lo stesso si applica se per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Cosa sono i “beni significativi”
Si tratta di beni per i quali la normativa è stata posta la presunzione del loro valore assunto una certa rilevanza rispetto a quello delle altre forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Essi sono stati individuati ed elencati dal Decreto 29 dicembre 1999 e nel dettaglio sono:

  • gli ascensori e i montacarichi

  • gli infissi e le caldaie

  • i sanitari e i rubinetti

  • gli impianti di sicurezza

  • gli impianti di riscaldamento e condizionamento e riciclo dell’aria

  • gli impianti sanitari e la rubinetteria dei bagni

La Legge di Bilancio 2018 fornisce ulteriormente delle indicazioni per prevenire l’elusione dell’aliquota ridotta e conferma che deve prevalere l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi. Se la manodopera viene fornita separatamente, la cessione dei beni risulta con l’aliquota IVA piena.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazioni-ristrutturazioni-edilizie

BARRIERE ARCHITETTONICHE: IVA SUPER-AGEVOLATA
Le prestazioni di servizi relative all’abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire dell’aliquota IVA super-agevolata al 4%. La normativa in tale settore risponde alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (D.M. 236/1989) come citato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 3 del 2020. Questo significa che l’accesso all’agevolazione non è limitato solo alle persone con disabilità o familiari al quale siano fiscalmente a carico.

Tuttavia, tale agevolazione dipende dal tipo di intervento (opere edilizie finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche) e dal ruolo del richiedente: deve essere il committente e non il contribuente. Se invece si tratta di acquisto di beni con successiva installazione da parte di un tecnico, in tal caso l’IVA può essere applicata diversamente a seconda della tipologia dell’intervento. Se la manodopera viene fornita separatamente, la cessione dei beni risulta con l’aliquota IVA piena e si applica solo alle singole prestazioni.

L’aliquota IVA al 4% si applica per:

  • la costruzione di fabbricati “prima casa” secondo la “Legge Tupini” (destinazione abitativa oppure se 50% + superficie destinata a negozi inferiore al 25%) a patto che non di lusso. Vale per l’acquisto di beni finiti sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, compreso il completamento di costruzioni già avviate.

  • la ricostruzione degli edifici distrutti da calamità naturali, già dichiarati tali da provvedimenti della pubblica amministrazione.