Sono numerosi gli interventi edilizi che possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata. Per ottenerne la riduzione, il proprietario dell’immobile deve rilasciare all’impresa che ha eseguito i lavori una dichiarazione che, pur non essendo contemplata da responsabilità colui che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi, è comunque indispensabile per dimostrare a posteriori la buona fede dell’impresa che ha ritenuto di poter applicare l’IVA ridotta.
IVA con aliquota al 10%
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota IVA pari al 10%. L’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi sia dell’impresa e, in alcuni casi, anche sulla cessione dei beni. Rientrano nell’aliquota ridotta gli interventi riconducibili alle categorie di:
manutenzione ordinaria e straordinaria
Si applica solo sulle prestazioni di servizi. Le cessioni dei beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se il relativo corrispettivo è posto a restare nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’IVA ridotta si applica ai predetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In fattura deve essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche la voce “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica
L’IVA ridotta si applica sia per i servizi sia per i beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nell’immobile, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.), con l’esclusione di materie prime, semilavorati e beni strumentali. Lo stesso si applica se per prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.
Cosa sono i “beni significativi”
Si tratta di beni per i quali la normativa è stata posta la presunzione del loro valore assunto una certa rilevanza rispetto a quello delle altre forniture effettuate nell’ambito degli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio. Essi sono stati individuati ed elencati dal Decreto 29 dicembre 1999 e nel dettaglio sono:
gli ascensori e i montacarichi
gli infissi e le caldaie
i sanitari e i rubinetti
gli impianti di sicurezza
gli impianti di riscaldamento e condizionamento e riciclo dell’aria
gli impianti sanitari e la rubinetteria dei bagni
La Legge di Bilancio 2018 fornisce ulteriormente delle indicazioni per prevenire l’elusione dell’aliquota ridotta e conferma che deve prevalere l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi. Se la manodopera viene fornita separatamente, la cessione dei beni risulta con l’aliquota IVA piena.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazioni-ristrutturazioni-edilizie
BARRIERE ARCHITETTONICHE: IVA SUPER-AGEVOLATA
Le prestazioni di servizi relative all’abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire dell’aliquota IVA super-agevolata al 4%. La normativa in tale settore risponde alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (D.M. 236/1989) come citato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 3 del 2020. Questo significa che l’accesso all’agevolazione non è limitato solo alle persone con disabilità o familiari al quale siano fiscalmente a carico.
Tuttavia, tale agevolazione dipende dal tipo di intervento (opere edilizie finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche) e dal ruolo del richiedente: deve essere il committente e non il contribuente. Se invece si tratta di acquisto di beni con successiva installazione da parte di un tecnico, in tal caso l’IVA può essere applicata diversamente a seconda della tipologia dell’intervento. Se la manodopera viene fornita separatamente, la cessione dei beni risulta con l’aliquota IVA piena e si applica solo alle singole prestazioni.
L’aliquota IVA al 4% si applica per:
la costruzione di fabbricati “prima casa” secondo la “Legge Tupini” (destinazione abitativa oppure se 50% + superficie destinata a negozi inferiore al 25%) a patto che non di lusso. Vale per l’acquisto di beni finiti sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, compreso il completamento di costruzioni già avviate.
la ricostruzione degli edifici distrutti da calamità naturali, già dichiarati tali da provvedimenti della pubblica amministrazione.


